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Accesso Civico

In questa sezione ai sensi dell'art. 5, D. Lgs. n. 33/2013 sono indicate le modalità di applicazione dell'istituto dell'accesso civico 

L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle Pubbliche Amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (art. 5, D. Lgs. n. 33/2013).
L’accesso civico si differenzia dal diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla Legge n. 241 del 1990, in quanto non  presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente. 
Il procedimento di accesso civico è regolamentato dai commi 5, 6, 7 e 9 dell’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013.

Accesso civico semplice 
L'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sia stata omessa. La relativa richiesta non è sottoposta a particolari limitazioni né sotto il profilo della legittimazione del richiedente né deve essere motivata. 
Il comma 1 del novellato art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 stabilisce  “L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque  di  richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.

Come esercitare il diritto di accesso civico semplice 
La richiesta di accesso civico può essere avanzata da chiunque; la richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), presentandola secondo l'apposito modello " Richiesta di accesso civico semplice" ed inviata alternativamente: 
all’indirizzo PEC politecnico.di.bari@legalmail.it
- tramite Posta ordinaria all’indirizzo “Politecnico di Bari, via Amendola 126/b – 70126 Bari”;  
- con consegna all’Ufficio gestione flussi documentali del Politecnico di Bari (via Amendola 126/b – 70126 Bari – piano terra).

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, esaminata la richiesta di accesso civico semplice, la trasmette al dirigente detentore dei dati per adempimento dell’obbligo di pubblicazione che deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione della richiesta da parte del RPCT. 
Dell'avvenuta pubblicazione il dirigente detentore dei dati ne dà comunicazione al richiedente, con copia conoscenza all’RPCT, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Analogamente se quanto richiesto risulta già pubblicato.

In caso di inerzia o mancata risposta alla richiesta di accesso il richiedente può ricorrere, utilizzando l’apposito modelloRichiesta di accesso civico al titolare del potere sostitutivo (art.2, comma 9 bis, Legge n.241/1990 e Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 4/2012). 
Il Titolare del potere sostitutivo, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, dispone la pubblicazione del dato o dell’informazione/documento  sul sito di Ateneo dandone comunicazione al richiedente e indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Con D.R. n. 1/2014, il dott. Giovanni Iozzia, responsabile dell’Ufficio affari legali e del contenzioso, è stato individuato quale soggetto titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, anche ai fini di quanto disposto  dall’art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Accesso civico generalizzato (FOIA) 
Consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare. 
Qualunque soggetto può chiedere l’accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione con l’obiettivo di favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis” (es: privacy, difesa, sicurezza, proprietà intellettuale, ecc..).

Come esercitare il diritto di accesso civico generalizzato (FOIA)
La richiesta di accesso civico può essere avanzata da chiunque utilizzando l’apposito modulo "Richiesta di accesso civico generalizzato". L’istanza non deve essere generica ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso. 
L’istanza è gratuita (fatta eccezione per gli eventuali costi di riproduzione cartaceo e di invio materiale tramite posta ordinaria che sono a carico del richiedente), non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), ed inviata alternativamente: 
all’indirizzo PEC politecnico.di.bari@legalmail.it
tramite Posta ordinaria all’indirizzo “Politecnico di Bari, via Amendola 126/b – 70126 Bari”; 
- con consegna all’Ufficio gestione flussi documentali del Politecnico di Bari (via Amendola 126/b – 70126 Bari – piano terra). 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza trasmette la richiesta di accesso al dirigente detentore dei dati per le verifiche del caso.
Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione della richiesta da parte del RPCT, con provvedimento espresso e motivato sia in caso di accoglimento sia in caso di diniego totale o parziale dell'accesso.
Il provvedimento deve essere trasmesso al richiedente, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e agli eventuali controinteressati (art. 5 co. 6 del D. Lgs. n. 33/2013).

In caso di inerzia o mancata risposta o diniego totale o parziale dell'accesso alla richiesta di accesso il richiedente l’accesso può presentare richiesta di riesame, utilizzando l’apposito modello “ Richiesta di accesso al titolare del potere sostitutivo”. 
Con D.R. n. 1/2014, il dott. Giovanni Iozzia, responsabile dell’Ufficio affari legali e del contenzioso, è stato individuato quale soggetto titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, anche ai fini di quanto disposto dall’art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Tutela dell'accesso civico  
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.


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ultimo aggiornamento  25 settembre 2023