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Glossario

Il presente glossario contiene alcune definizioni e concetti per la gestione della qualità in ambito universitario.

Commissione incaricata dall’ANVUR dello svolgimento della visita di Accreditamento periodico. Ogni CEV include Esperti di sistema, Esperti disciplinari, Esperti studenti ed Esperti telematici (nel caso di Università telematiche o che eroghino corsi a distanza), selezionati da un Albo degli Esperti per la valutazione costituito dall’ANVUR. La CEV ha il compito di svolgere l’esame preliminare a distanza della documentazione relativa all’Ateneo e ai CdS e Dipartimenti oggetto di visita, di svolgere la visita in loco e di redigere e approvare collegialmente una relazione preliminare e una relazione finale (che tiene conto di eventuali controdeduzioni presentate dall’Ateneo). In funzione del numero di CdS oggetto di visita la CEV può organizzarsi in sottogruppi (denominati “sottoCEV”). [Vedi anche Relazione della CEV]
Commissione costituita a livello di Dipartimento, di aggregati di CdS omogenei, o eventualmente a livello di struttura di raccordo, composta in egual misura da docenti e studenti. È incaricata di monitorare l'offerta formativa e la qualità della didattica, di individuare indicatori per la valutazione dei risultati e di formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio. È tenuta a redigere una Relazione annuale articolata per CdS e trasmessa al NdV e al Senato accademico.
(a) capacità di utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite nei contesti di studio e/o lavoro;
(b) insieme dei risultati dell’apprendimento con aspetti disciplinari, metodologici e trasversali.
Clausola riguardante la risoluzione dei problemi, gravi o numerosi, rilevati dalla CEV, che la stessa ritiene debbano essere superati entro un termine temporale definito.
Espressione che identifica complessivamente i CdS di Atenei anche non telematici le cui attività formative si svolgono in modalità telematica per almeno due terzi del numero complessivo di crediti formativi universitari erogati (CFU). In questo documento, se non altrimenti specificato, l’espressione “corso a distanza” è riferita alle tipologie definite ai punti c) e d).
Espressione che identifica complessivamente i CdS di Atenei non telematici, le cui attività formative si svolgono in presenza e/o in modalità telematica per meno dei due terzi del numero complessivo di crediti formativi universitari erogati (CFU). In questo documento, se non altrimenti specificato, l’espressione “corso convenzionale” è riferita alle tipologie definite ai punti a) e b).
Percorso di studi, di norma di durata triennale, che costituisce il I livello degli studi universitari. Ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali, preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge.
Corso di Laurea Magistrale, di norma di durata quinquennale (o superiore), che non prevede il preliminare conseguimento di una Laurea di I livello.
Percorso di studi, di norma di durata biennale, che costituisce il II livello degli studi universitari. Ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello critico e avanzato, che consenta l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

Ciclo di studi alla cui conclusione si ottiene un titolo di studio. In questo documento, il termine si applica ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico e, per il terzo ciclo, ai Corsi di Specializzazione e di Dottorato di Ricerca. Nel presente documento il termine si riferisce ai soli Corsi di Laurea di primo e secondo ciclo e a quelli a Ciclo Unico.
Il Decreto Ministeriale 635 del 8 agosto 2016 prevede le seguenti tipologie di CdS, in funzione delle modalità di erogazione della didattica:

a. CdS convenzionali: sono erogati interamente in presenza, ovvero prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una didattica erogata limitatamente con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale.
b. CdS in modalità mista: prevedono l‘erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, in misura non superiore ai due terzi.
c. CdS prevalentemente a distanza: sono erogati prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative.
d. CdS integralmente a distanza: tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche, a eccezione degli esami di profitto e della discussione delle prove finali, che si tengono in presenza.

Insieme/i delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del CdS al fine del conseguimento del titolo (D.M. 270/2004).
Complesso di tutti gli insegnamenti erogati nell'anno accademico di riferimento, completi della relativa copertura di docenza con la tipologia e il numero di ore di didattica assistita da erogare.

 

 


 

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